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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

75821
Regno d'Italia 50 occorrenze
  • 1933
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Ad essi sono invece applicabili le disposizioni della presente legge che riguardano la forma e i termini del protesto e le disposizioni

Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Nella procedura di ammortamento dell'assegno circolare si applicano le disposizioni degli articoli 69 a 74, con le seguenti modificazioni.

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Nella presente legge sotto il nome di banchiere si comprendono anche le persone o le istituzioni assimilate per legge ai banchieri.

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Sono soggette a bollo e registro le girate e le dichiarazioni apposte sulle fedi di credito (titoli apodissari) dei Banchi di Napoli e Sicilia a

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Sono applicabili al vaglia cambiario della Banca d'Italia le norme relative al vaglia cambiario ordinario, tranne quelle concernenti l'avallo, il

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Le disposizioni sugli assegni circolari e sui titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia contenute in

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Lo sbarramento è generale se tra le due sbarre non vi è alcuna indicazione o vi è la semplice parola « banchiere » o altra equivalente; è speciale se

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presentazione; 3° le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese.

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cancelleria del giudice competente, purchè abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano

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qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmato l'assegno bancario o col nome delle quali è stato firmato, le obbligazioni degli altri

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pure applicabili le disposizioni relative all'ammortamento, con le sole varianti che il decreto e l'eventuale citazione per l'opposizione debbono

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Per quanto concerne la procedura di ammortamento sono applicabili le disposizioni dell'art. 86.

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Tutte le persone obbligate in virtù dell'assegno bancario rispondono in solido verso il portatore.

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Le norme approvate col presente decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 1934.

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Per quanto concerne la procedura di ammortamento sono applicabili le disposizioni dell'art. 86.

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E' espresso con le parole « per avallo » o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall'avallante.

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Il trattario che non osservi le norme sopra indicate risponde del danno nei limiti dell'importo dell'assegno bancario.

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Se il trattario o il terzo è morto, il protesto si leva egualmente al suo nome secondo le regole precedenti.

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L'ammortamento estingue ogni diritto derivante dall'assegno dichiarato inefficace, ma non pregiudica le eventuali ragioni del portatore verso chi

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Gli obbligati non possono in questo caso opporre al portatore se non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante.

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Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto agli assegni pagabili nel territorio del Regno o nei territori soggetti alla sovranità

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Se le eccezioni siano di lunga indagine, il giudice, su istanza del creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna, con cauzione o senza.

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All'assegno di corrispondenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia si applicano le disposizioni per l'assegno bancario libero dell'Istituto di

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Una girata apposta ad un assegno bancario al portatore rende il girante responsabile secondo le norme sul regresso; ma non trasforma il titolo in un

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le norme relative alle obbligazioni solidali.

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esercitare le eventuali azioni di regresso.

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le anzidette.

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Nei giudizi, tanto di cognizione quanto di opposizione al precetto, il debitore può opporre soltanto le eccezioni di nullità dell'assegno bancario a

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Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente

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Sono applicabili all'assegno bancario piazzato le disposizioni relative all'ammortamento dell'assegno bancario libero della Banca d'Italia, salvo che

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le parole « da accreditare » o altra espressione equivalente.

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equivalente, le spese restano a suo carico. Se la clausola è apposta da un girante o da un avallante, le spese del protesto o della constatazione equivalente

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legale dal giorno del disborso; 3° le spese sostenute.

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Al vaglia cambiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia si applicano le disposizioni per l'analogo titolo dell'Istituto di emissione, ad

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spese del procedente, ne venga data subito comunicazione a tutte le filiali.

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100.000 lire, salvo le altre sanzioni previste da altre disposizioni di legge.

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La girata può contenere l'indicazione della causale del pagamento che viene disposto dal prenditore o girante e le condizioni alle quali il pagamento

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sull'allungamento, menzione datata e sottoscritta di questo avviso; per il resto si applicano le disposizioni dell'articolo 47.

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Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal

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Alle disposizioni sull'assegno bancario contenute nel Codice di commercio sono sostituite le norme sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su

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La persona contro la quale sia promossa azione in virtù dell'assegno bancario, non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui suoi rapporti

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Le disposizioni sull'assegno bancario relative al trasferimento, al pagamento, alla clausola di non trasferibilità, al protesto, al regresso, alla

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Le disposizioni sull'assegno bancario relative al trasferimento, alla presentazione, al pagamento, alla clausola di non trasferibilità, al protesto

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per l'incasso a mezzo di una stanza di compensazione. Il trattario o il banchiere che non osservi le precedenti disposizioni risponde del danno nei

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Le azioni risultanti dalla fede di credito si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data dell'emissione. Nondimeno se la fede di credito sia

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; 4° l'oggetto delle richieste, il nome della persona richiesta, le risposte avute o i motivi pei quali non se ne ebbe alcuna; 5° la sottoscrizione del

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girate, anche se l'ultima è in bianco. Le girate cancellate si hanno, a questo effetto, per non scritte. Se una girata in bianco è seguita da un'altra

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all'assegno circolare le disposizioni della cambiale relative alla girata, al pagamento, al protesto, al regresso, alla prescrizione, nonchè quelle relative

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suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte

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oltre quattro giorni da quella di emissione, si rende applicabile la tassa graduale delle cambiali, salvo le sanzioni di cui all'art. 66, n. 5 della

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